In questo articolo ti parliamo della Legge Bersani telefonia e delle regole previste a tutela dei consumatori in tema di disdetta del contratto telefonico internet o Pay tv.
E soprattutto, in caso di problemi con penali o addebiti non dovuti da parte della compagnia telefonica, ti aiutiamo a difendere i tuoi diritti gratuitamente.
Cosa prevede la legge Bersani telefonia
La Legge Bersani telefonia (Legge 2 aprile 2007, n. 40 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 2 aprile 2007 che ha convertito il decreto Bersani telefonia) ha sancito il diritto dei consumatori di disdire i contratti con gli operatori di telefonia, reti televisive e di comunicazione elettronica, e di passare ad altro operatore telefonico senza penali di recesso.
In questo caso saranno dovuti solo ed esclusivamente i costi di disattivazione.
In particolare, l’Art. 1, comma 3 stabilisce che:
“I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell’operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni. “
I contratti interessati dalla legge Bersani sono i contratti di adesione, cioè di fornitura di servizi telefonici, internet, pay-tv, offerti dai diversi gestori:
contratti adsl o fibra, di Telefonia fissa e mobile di Tim, Vodafone, Fastweb, Teletu, Wind H3G ecc., nonché i contratti Pay TV (come Sky, Mediaset Premium ecc.)
La legge Bersani contratti telefonia ha rivoluzionato nel 2007 la normativa nel settore della telefonia anche per altri aspetti. In particolare
- le compagnie telefoniche non possano pretendere costi per le ricariche telefoniche, ma devono erogare in traffico esattamente quanto corrisposto dal cliente
- i contratti telefonici non possono superare la durata di 24 mesi, salvo rinnovo
Hai cambiato operatore telefonico ma hai ricevuto degli addebiti che non ti convincono. Vuoi sapere se le somme richieste sono o meno dovuti? Contattaci e verificheremo gratuitamente se nella tua bolletta ci sono penali nascoste!
La nostra mission
Siamo un’associazione di consumatori, come te! Da oltre dieci anni diamo voce ai diritti (calpestati!) dei tanti che si rivolgono a noi per ricevere aiuto.
Parlaci del tuo problema e sarai ricontattato dal nostro team, fatto di operatori in carne ed ossa (nessuna chat-bot o voce registrata) per risolverlo gratuitamente.
Lo scopo della Legge Bersani telefonia
La finalità della legge Bersani è di eliminare l’odioso per gli utenti di restare fedeli agli operatori di telefonia internet e Pay tv per un determinato periodo c.d. ” obbligo di permanenza” .
Il contraente deve poter recedere dal contratto in qualsiasi momento e senza spese non giustificate da costi dell’operatore.
Gli operatori non possono, inoltre, imporre un obbligo di preavviso superiore a 30 giorni.
Diritto di ripensamento
Se hai sottoscritto il tuo contratto meno di 14 giorni fa e fuori dai locali commerciali (es. per telefono o tramite web), puoi disdirlo senza alcun costo e senza giustificazione alcuna, esercitando il tuo diritto di ripensamento.
Il tuo operatore non vuole rispettare il tuo diritto? Non preoccuparti: contattaci per essere difeso, senza alcun costo e senza nessuno stress!
Il Ddl Concorrenza 2017
ll Ddl Concorrenza 2017 ha poi integrato la normativa introdotta dalla Legge Bersani sulla tutela dei consumatori in materia di telefonia fissa e mobile.
Vediamo insieme i punti salienti:
- La prima grande modifica riguarda la trasparenza sui costi di dismissione. Tutti i costi di recesso e di trasferimento della linea telefonica devono essere chiaramente espressi sul contratto, devono riflettere le spese effettivamente sostenute dalla compagnia telefonica e non possono superare il canone mensile normalmente richiesti. Tali costi dovranno essere comunicati al consumatore sia in fase di pubblicizzazione che durante la sottoscrizione dell’offerta e non potranno essere superiori al canone mensile di abbonamento
- Un’altra novità riguarda la durata dei contratti telefonici che non può essere superiore ai 24 mesi. Conseguentemente anche i contratti che includono un modem in comodato d’uso o uno smartphone in abbonamento con contratti dovranno adeguarsi la durata della rateazione a 24 mesi.
- Consenso espresso per i servizi in abbonamento per cellulari. Al fine di tutelare gli utenti dalle truffe nel settore della telefonia mobile, l’attivazione dei servizi premium di terze parti (suonerie, giochi, oroscopi, ecc.) deve avvenire con consenso espresso del cliente sulla singola clausola contrattuale
- il diritto a pagare le chiamate ai Call Center solo a partire dalla risposta dell’operatore. Gli operatori telefonici dovranno quindi provvedere ad attuare tali cambiamenti in accordo con i fornitori di tali servizi.
Se sul tuo numero di telefono sono stati attivati servizi non richiesti, oppure hai ricevuto l’addebito di servizi inizialmente gratuiti ma poi diventati a pagamento senza consenso, contattaci. Possiamo farti rimborsare subito quanto ti è stato ingiustamente sottratto, senza che tu debba sostenere alcun costo. Ci faremo carico di tutto noi!
Servizio legale gratuito
Ti offriamo un servizio di qualità, perché i nostri avvocati sono specializzati nel settore della telefonia.
Ma non solo…
È tutto assolutamente gratuito (leggi qui il documento che lo certifica), perché le spese legali le addebitiamo alla compagnia telefonica e non a te, consumatore come noi.
Disdetta legge Bersani: Cosa fare con i dispositivi acquistati a rate o noleggiati?
Spesso si sceglie di acquistare un dispositivo (es. smartphone o modem) a rate, in abbinamento al proprio abbonamento. Se a un certo punto però decidi di recedere, cosa accade ai dispositivi a noleggio o acquistati a rate? Semplice: puoi continuare a pagare comodamente a rate quanto hai acquistato.
Se hai noleggiato un dispositivo, invece, dovrai restituirlo per evitare che ti venga addebitato il suo costo in bolletta.
Hai disdetto il tuo contratto e la tua compagnia telefonica ti ha addebitato una maxi-rata per il saldo del dispositivo?
Il tuo gestore ha prelevato direttamente dal tuo conto somme non dovute o non intende rispettare il tuo diritto alla rateizzazione? Contattaci per ricevere il rimborso immediatamente e per continuare a pagare a rate il tuo acquisto!
Come recedere da un contratto stipulato per telefonia con la legge Bersani?
La legge Bersani disdetta si applica automaticamente ogni qualvolta comunichi la tua volontà di recesso al tuo operatore.
Puoi disdire il tuo contratto inviando la tua richiesta alla compagnia telefonica almeno 30 giorni prima. Visto che la maggior parte dei servizi viene erogata mensilmente, ti consigliamo di inoltrare la tua disdetta prima dell’inizio del mese successivo, così da evitare che trascorrano più di 30 giorni.
Ti consigliamo di disdire il tuo contratto soltanto in forma scritta, tramite PEC o raccomandata A/R, per dimostrare di aver inviato la disdetta in caso di contenzioso.
Modulo disdetta contratto legge Bersani
Se non sai cosa scrivere sulla tua lettera di recesso, puoi utilizzare il modulo che abbiamo preparato per te!
E se hai qualsiasi difficoltà nella compilazione, non esitare a contattarci: saremo felici di aiutarti, gratuitamente!
Hai già disdetto il tuo contratto telefonico ma continui a ricevere bollette o solleciti di pagamento dal recupero crediti? Non ti avvilire, contattaci e risolveremo immediatamente il tuo problema!
Disdette legge Bersani telefonia fissa e mobile: quanto costa disdire un contratto telefonico?
Se hai deciso di disdire un contratto telefonico dopo la scadenza naturale del contratto, non dovrai pagare assolutamente nulla.
Se invece stai interrompendo il contratto prima della scadenza (recesso anticipato) secondo quanto stabilito dal decreto Bersani recesso anticipato stabilische che dovrai pagare esclusivamente i costi di disattivazione della tua richiesta che, mediamente, si aggirano a € 30.
Se invece la scelta di recedere è dovuta a gravi disservizi o guasti non risolti potrai disdire il tuo contratto senza pagare nemmeno i costi che normalmente sono dovuti legittimi!
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Siamo una struttura organizzata per offrire un servizio online.
Quindi risolvi il tuo problema comodamente da casa, senza stress e senza code!
Ti basta raccontarci cosa ti è accaduto, pensiamo a tutto noi…
Cosa fare se la compagnia telefonica non rispetta la legge Bersani sul recesso contratto?
La prima cosa da fare per verificare se, dopo il recesso, il tuo operatore, dopo il recesso, è analizzare la tua bolletta. Ogni giorno, infatti, centinaia di utenti ci contattano per segnalarci un’ultima bolletta eccessivamente salata dopo la migrazione ad altro operatore.
Il più delle volte gli operatori telefonici, per evitare che gli utenti si accorgano del mancato rispetto della legge Bersani, mascherano la penale sotto altre voci: “costi di disattivazione”; “contributi di disattivazione” ecc.
Può capitare che il vecchio gestore addebiti il costo di servizi non richiesti, o di SIM regalate in occasione di un contratto di telefonia fissa e mai utilizzate, oppure richieda il pagamento di una maxi-rata a saldo dei dispositivi acquistati.
Nei casi più gravi può anche accadere che l’operatore affermi di non aver mai ricevuto la comunicazione del recesso e continui a inviare fatture nonostante l’avvenuta disdetta. Ecco perché è fondamentale poter contare su degli esperti del settore per difendere i tuoi diritti.
Come ti aiutiamo con la legge Bersani telefonia
Conosciamo a menadito la normativa a tutela dei consumatori (è il nostro mestiere!) e facciamo valere il fatto di essere in tanti.
Da oltre 10 anni risolviamo centinaia di casi al mese, collezionando successi documentati contro le compagnie telefoniche.
Ecco perché la gente si affida di noi! Leggi le loro testimonianze.
PER SAPERNE DI PIÙ
Disdetta decreto Bersani: penali e procedura di conciliazione
In caso di addebiti non dovuti e penali di recesso anticipato, al fine di evitare tempi lunghi ricorrendo al Giudice di Pace o al Tribunale, l’utente che non ha visto accogliere il proprio reclamo, può optare per lo strumento della conciliazione che permette di optare per una soluzione “bonaria” della controversia.
Solo dopo, in caso di esito insoddisfacente per la conciliazione, si può valutare, anche considerando i relativi costi, la possibilità di far leva sulla giustizia ordinaria.